Art. 1 · Definizioni
Capo I›Sez. I

Art. 1

Abrogato1 / 75

Definizioni

In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri da 6 a 8, l), m) e p); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo; b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore; c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-1