Titolo I
Art. 9
9 / 49Funzioni delle province
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:
a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-9