Art. 49
Titolo IV

Art. 49

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In vigore dal 3 mag 2001
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanità Ronchi, Ministro dell'ambiente Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-49