Titolo III›Capo II
Art. 45
45 / 49Funzioni della regione
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonché le funzioni amministrative relative:
a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-45