Art. 37 · Funzioni dei comuni
Titolo IICapo X

Art. 37

37 / 49

Funzioni dei comuni

In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative: a) all'edilizia di culto; b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato; c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali. d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-37