Titolo II›Capo IV
Art. 23
23 / 49Funzioni della regione
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;
b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-23