Titolo II›Capo II
Art. 19
19 / 49Funzioni dei comuni
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;
c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;
d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-19