Art. 12 · Funzioni delle province
Titolo I

Art. 12

12 / 49

Funzioni delle province

In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-12