Art. 11 · Funzioni della regione
Titolo I

Art. 11

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Funzioni della regione

In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative: a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento; b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio; d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi; e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche; f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-11