Titolo I
Art. 11
11 / 49Funzioni della regione
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;
b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-11