Art. 9 · Apparecchi da divertimento e intrattenimento
Titolo I

Art. 9

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Apparecchi da divertimento e intrattenimento

In vigore dal 27 mar 1999
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l' è inserito il seguente: "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. 2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. 3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-9