Titolo I
Art. 6
6 / 22Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta
In vigore dal 27 mar 1999
Titoli di accesso per gli intrattenimenti
e le altre attività soggette ad imposta
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
" (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-6