Art. 2 · Soggetti d'imposta
Titolo I

Art. 2

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Soggetti d'imposta

In vigore dal 27 mar 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: " (Soggetti d'imposta). - 1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-2