Titolo I
Art. 2
2 / 22Soggetti d'imposta
In vigore dal 27 mar 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
" (Soggetti d'imposta). - 1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-2