Art. 15 · Titoli di accesso gratuiti
Titolo I

Art. 15

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Titoli di accesso gratuiti

In vigore dal 27 mar 1999
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. 2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati. 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-15