Titolo I
Art. 11
11 / 22Concessione del servizio
In vigore dal 27 mar 1999
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".
2. La convenzione con il concessionario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-11