Capo I
Art. 9
Abrogato9 / 41Interessi per dilazione di pagamento
In vigore dal 1 gen 2027
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell', comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-9