Art. 9 · Interessi per dilazione di pagamento
Capo I

Art. 9

Abrogato9 / 41

Interessi per dilazione di pagamento

In vigore dal 1 gen 2027
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento"; b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell', comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-9