Capo I
Art. 6
Abrogato6 / 41Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-6