Capo III
Art. 33
Abrogato35 / 41Modifica dell'art. 2752 del codice civile
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nell'art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.";
b) il secondo comma è soppresso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-33