Art. 29 · Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie
Capo II

Art. 29

Abrogato29 / 41

Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie

In vigore dal 1 gen 2027
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. 3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-29