Art. 20 · Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato
Capo II

Art. 20

Abrogato20 / 41

Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato

In vigore dal 1 gen 2027
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-20