Capo I
Art. 13
Abrogato13 / 41Modalità di pagamento
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" (Modalità di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-13