Capo I
Art. 12
Abrogato12 / 41Notificazione della cartella di pagamento
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-12