Art. 9 · Poteri dell'Agenzia
Titolo I

Art. 9

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Poteri dell'Agenzia

In vigore dal 6 apr 1999
1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attività direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo. 2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta. 3. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalità di cui all'. 4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni: a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università e di altri enti pubblici di ricerca; b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali può inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici; c) può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-9