Art. 1 · Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Titolo I

Art. 1

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Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

In vigore dal 6 apr 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 23; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere espresso dalla Camera dei deputati in data 11 novembre 1998; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine prescritto il parere di competenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-1