Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 apr 1999
1. Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:". 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall' del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: "L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Dini, Ministro degli affari esteri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-15;65#art-5