Art. 5 · Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unioni europea

Art. 5

5 / 6

Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unioni europea

In vigore dal 12 mar 2010
1. Fatte le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio nazionale e i Paesi terzi è autorizzato nella misura di cui esso è conforme alle disposizioni del RID. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa informazione della Commissione europea, possono essere previste norme particolari, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, per disciplinare il trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuato a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non sono parti contraenti della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o in cisterne, medianti vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non è parte contraente della COTIF; tali norme dovranno comunque garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti: [...] b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;41#art-5