Art. 8
8 / 21Comitato degli utenti
In vigore dal 5 feb 1999
1. Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative.
2. L'ente di gestione stabilisce una procedura di consultazione almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione del presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma dell', comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-8