Art. 17 · Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C.

Art. 17

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Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C.

In vigore dal 5 feb 1999
Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro il 1 luglio di ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione invia alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2001, una relazione informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE. 3. L'E.N.A.C. vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal presente decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione sull'attività svolta e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
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