Art. 11 · Procedure di selezione

Art. 11

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Procedure di selezione

In vigore dal 30 nov 2003
1. Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all', comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati selezionati per un periodo di durata massima di sette anni e che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all', anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti. 2. Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della Commissione europea, ove necessario, può estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-11