Art. 10
10 / 21Vigilanza sull'accesso agli impianti
In vigore dal 5 feb 1999
1. L'E.N.A.C. vigila affinché:
a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza;
b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie;
c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori;
d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-10