Art. 2
2 / 4Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica
In vigore dal 4 feb 1999
Disposizioni in materia di trasmissione
delle dichiarazioni in via telematica
1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). - 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-28;490#art-2