Art. 4
4 / 4In vigore dal 6 feb 1999
1. I beni immobili utilizzati per le funzioni statali relative ai profughi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sono trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite negli del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, successivamente alla data 31 dicembre 1998. Sono altresì trasferiti con le stesse modalità gli immobili privi di destinazione istituzionale in atto, idonei al ricovero di profughi stranieri o rifugiati politici, anche se di natura demaniale. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le province autonome di Trento e di Bolzano, a richiesta dello Stato e d'intesa con il medesimo, mettono a disposizione a titolo gratuito, secondo le esigenze temporali indicate nella richiesta, beni immobili idonei da destinare agli interventi di prima assistenza e di protezione umanitaria in favore di immigrati stranieri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BELLILLO, Ministro per gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa VISCO, Ministro delle finanze RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno
Visto il Guardiasigilli: DILIBERTO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;495#art-4