Art. 7
7 / 12Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
In vigore dal 26 gen 2000
1. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.".
2. L' del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è sostituito dal seguente:
" (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall' del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.".
2-bis. Resta ferma l'applicazione dell' del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
3. All', comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, già modificato dall' del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) è sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-7