Art. 2 · Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19

Art. 2

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Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19

In vigore dal 5 feb 1999
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo. 1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1 -bis. 1-quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.". 2. In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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