Art. 1 · Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

Art. 1

1 / 12

Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

In vigore dal 5 feb 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l', commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonché l'articolo 14; Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell', comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell', comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell', comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997; Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell', comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997; Rilevato, in particolare, che l', comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore"; Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 1. All' del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: " b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.". 2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all', comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-1