Art. 1
1 / 4In vigore dal 20 feb 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-15;506#art-1