Art. 7 · Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità
Capo II

Art. 7

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Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità

In vigore dal 6 gen 1999
Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità 1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformità ai requisiti prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformità accertata, l'autorità di controllo di cui all', comma 1: a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario; b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrità o di protezione fitosanitaria. 2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorità di cui all', comma 1, può, in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni: a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito; b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro trattamento appropriato; c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini. 3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorità di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresì, le infrazioni accertate. 4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante. 5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-7