Capo II
Art. 5
5 / 14Punti di entrata
In vigore dal 6 gen 1999
1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
3. Gli importatori comunicano alle autorità del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantità, la natura e la destinazione dei prodotti.
4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
5. Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-5