Art. 4 · Controlli all'importazione
Capo II

Art. 4

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Controlli all'importazione

In vigore dal 6 gen 1999
1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformità del prodotto alle norme igienicosanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonché della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni. 2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta. 3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1. 4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorità doganale è tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalità di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati. 5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.
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