Art. 12 · Programma coordinato di controllo
Capo IV

Art. 12

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Programma coordinato di controllo

In vigore dal 6 gen 1999
1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanità, si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-12