Art. 5 · Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 5

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Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In vigore dal 24 dic 1998
Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', comma 3, concernente il termine per l'adeguamento degli statuti, le parole da: "Entro sei mesi" a: "prima della predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1 gennaio 1998"; b) nell'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1999"; nel medesimo comma le parole da: "è esente dalle imposte" fino a: "ente cessionario" sono sostituite dalle seguenti: "non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, nè è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti"; c) nell'articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale: 1) al comma 4, dopo le parole: "svolta direttamente da fondazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente"; 2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali". 2. Nella lettera e) del comma 4-quinquies dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;". 3. Nella lettera e) del settimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall', comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422#art-5