Art. 3 · Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 3

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Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

In vigore dal 24 dic 1998
Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera i), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."; b) nell'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività."; c) nell'articolo 38-bis concernente la prestazione di garanzie per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato, da ultimo, dall', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.". 2. Nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, come modificato dall', comma 3, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, le parole: "alle cooperative agricole" sono sostituite dalle seguenti: "ai produttori agricoli". 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 1998; delle disposizioni di cui alla predetta lettera b), se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422#art-3