Art. 2
2 / 6Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
In vigore dal 24 dic 1998
Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti
1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse;
2) nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;";
b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:
1) al comma 1, la parola "15" è sostituita dalla seguente: "sedici";
2) al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il termine previsto dall', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre";
c) nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi:
1) al comma 1, dopo le parole: "dall'INPS" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";
2) al comma 4, la parola "15" è sostituita dalla seguente: "sedici";
d) nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "quinto";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalità di versamento, le parole da: "alla scadenza" a: "idoneità" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998";
f) nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", nonché i soggetti non titolari di partita IVA";
2) al comma 4, è soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.
2. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422#art-2