Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 dic 1998
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410#art-5