Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 dic 1998
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall' del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è così sostituito: "Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi). - 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità. 2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.". 2. All'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 19" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410#art-3