Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 15 dic 1998
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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