Art. 13
13 / 13In vigore dal 15 dic 1998
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410#art-13