Art. 12
12 / 13In vigore dal 15 dic 1998
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi già adottati.";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "per quanto compatibili" e sono eliminate le seguenti: "sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Agli enti per i quali è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, può offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410#art-12