Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 nov 1998
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-06;379#art-3