Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 nov 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997; Sentite le regioni inadempienti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria. 2. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare: a) la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli; b) il sistema di informazione e orientamento professionale; c) l'osservatorio sul mercato del lavoro; d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione; e) interventi di innovazione e sperimentazione; f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio. 3. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
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