Art. 1
1 / 5Istituzione e compiti del servizio
In vigore dal 31 ott 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri;
Visto, altresì, l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonché l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
Visto l', comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituità ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Istituzione e compiti del servizio
1. All'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
b) nel secondo comma:
1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
2) prima della lettera a), è inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
3) alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
4) la lettera d) è soppressa;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-05;361#art-1