Art. 3
3 / 3In vigore dal 18 mag 1999
1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Napolitano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Flick
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360#art-3